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Licenziamento illegittimo se la contestazione al lavoratore non è grave

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 21062/2017 accoglie il ricorso di un dipendente licenziato per giusta causa in quanto aveva chiesto un permesso di lavoro di un giorno per assistere la figlia malata e si era poi recato a una manifestazione sindacale.

Gli Ermellini accolgono l’impugnazione del lavoratore nella parte in cui deduceva in giudizio il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare applicata dal datore di lavoro, in quanto quest’ultimo non prendeva in considerazione quelle conservative e meno afflittive, quali l’ammonizione scritta, la multa e la sospensione, previste dal contratto collettivo di categoria in ordine alle ipotesi di assenza da lavoro, ovvero di suo abbandono senza giustificato motivo e/o giustificazione alcuna.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, è necessario che la giusta causa di licenziamento  abbia il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

Il Giudice, pertanto, è tenuto a valutare se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione riscontrava l’assenza dei suddetti elementi poichè il lavoratore aveva preso una sola giornata di assenza lavorativa, senza premeditazione alcuna, e decideva di partecipare alla manifestazione sindacale in orario non più compatibile con il rispetto del primo turno di lavoro, solamente dopo aver ottenuto rassicurazioni da parte del medico sulle condizioni non gravi della figlia.

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