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IL DISEGNO DI LEGGE PILLON SULL’AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI

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IL collocamento_alternatoDISEGNO DI LEGGE PILLON SULL’AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI

Con riferimento all’affido condiviso dei figli a seguito di separazioni e divorzi, sta facendo ampiamente discutere il disegno di legge Pillon che in questi giorni ha iniziato il suo iter parlamentare.

Il disegno di legge si ispira al principio della «bigenitorialità perfetta», come definito dallo stesso Pillon, prevedendo quale regola generale in caso di separazione di una coppia che il mantenimento e l’affido dei figli e, di conseguenza, i costi e il tempo passato con loro, debbano essere equamente divisi tra genitori.

Già a partire dal 2006 veniva introdotto con la Legge n. 54 il principio dell’affidamento condiviso, quale modello da prediligere, rimanendo, invece, l’affido esclusivo ad un solo genitore un’ipotesi residuale, a cui ricorrere solo nel caso in cui l’interesse del minore potesse risultare concretamente pregiudicato da un affidamento congiunto.

Il D.lgs. n. 154/2013, con l’introduzione dell’art. 337-ter c.c., ha successivamente precisato il diritto del figlio minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e “di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”, sancendo in questo modo un vero e proprio diritto del minore alla “bi-genitorialità”. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, il giudice, per realizzare tale finalità, “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.

Tuttavia, a distanza di anni dall’introduzione dell’affidamento condiviso quale regola generale, ben diversa appare la realtà quotidiana delle aule di Giustizia, ove i Giudici spesso disattendono tali principi di legge in materia di collocamento dei figli nell’ambito di separazioni e divorzi, ovvero nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Infatti sono tutt’ora frequenti provvedimenti giudiziali che, pur applicando l’affidamento condiviso, dispongono nella maggior parte dei casi il collocamento prevalente presso l’abitazione del genitore “considerato più idoneo” (generalmente la madre) non assicurando ai figli quell’effettiva presenza nella loro vita di entrambi i genitori, che è presupposto fondamentale affinché trovi piena realizzazione il principio della bigenitorialità.

Ai fini di dare piena applicazione al predetto principio, alcuni Tribunali si sono dotati di apposite Linee Guida (da ultimo, il Tribunale di Brindisi) che, fornendo indicazioni cui devono far riferimento i coniugi nel richiedere l’affidamento condiviso, danno una lettura della disciplina orientata verso il collocamento definito come “paritario”.

A questo proposito, si segnala negli ultimi anni un netto aumento delle pronunce che in applicazione del dettato normativo aderiscono al predetto orientamento, disponendo l’affidamento paritario (Tribunale di Lecce, sent. n. 2000/17; Tribunale di Salerno, decreto del 28.06.2017; Tribunale di Trani, ordinanza del 17.07.2017, Tribunale di Roma, decreto n. 25623/2017), a cui si allinea anche la recente pronuncia del Tribunale di Monza in persona del Presidente della IV Sezione Civile, Dott. Claudio Miele (udienza del 12 aprile 2018).

Nello specifico, il Tribunale di Monza autorizzava l’accordo per la separazione personale raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita, che prevedeva, l’affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento in misura paritetica presso l’abitazione di ciascun genitore, alternata settimanalmente, in quanto ritenuto pienamente soddisfacente per l’interesse delle bambine.

Proprio l’intento di garantire ai figli la cogenitorilaità nelle coppie separate e realizzare modelli di famiglia più aderenti alla realtà di oggi (già presenti negli altri stati Europei) sarebbe alla base del disegno di legge Pillon; intento che la citata legge n. 54 del 2006 non avrebbe realizzato pienamente, dal momento che, secondo quanto affermato dal senatore, in Italia l’affido a tempi paritetici è stimato intorno all’1-2 per cento dei casi.

Nei suoi punti essenziali, il testo del disegno di legge garantisce, anzitutto, tempi paritetici dei genitori da trascorrere con il proprio figlio (prevedendo non meno di 12 giorni al mese, compreso il pernottamento), salvi i casi di impossibilità materiale e di grave pregiudizio per la salute pisco-fisica del minore, nonché il diritto del bambino a conservare rapporti signi­ficativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Inoltre, è previsto che il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio per il minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

A livello economico viene meno il c.d. assegno di sostentamento a carico del genitore non collocatario, sostituito dal mantenimento in forma diretta, per cui ciascun genitore contribuirà in maniera paritaria provvedendo direttamente ai bisogni dei figli, secondo le proprie risorse economiche ed in misura proporzionale ai tempi di permanenza; rimanendo il mantenimento indiretto tramite assegno residuale e di natura perequativa, qualora vi sia un’abissale distanza delle risorse economiche tra i genitori.

Quanto all’assegnazione della casa familiare, cancellata la figura del genitore collocatario, il bambino potrà avere “due case” per cui verrebbe meno l’esigenza di assegnare l’abitazione familiare (che resterà al proprietario ovvero, se cointestata ad entrambi i genitori, si applicheranno le norme sulla comunione, artt. 1100 c.c. e segg.).

Infine, il citato disegno di legge introduce la mediazione familiare obbligatoria qualora nelle controversie tra coniugi siano coinvolti figli minori, con l’intento di prevenire la lite giudiziaria: viene istituita la figura del coordinatore genitoriale, ovvero un esperto qualificato, dotato di formazione specialistica (psichiatra, psicologo, assistente sociale, avvocato) con il compito di gestire in via stragiudiziale i contrasti insorti tra i genitori, sostenendoli nel raggiungimento di un accordo nell’interesse del minore, soprattutto incoraggiandoli nell’elabora­zione di piani parentali che consentano a loro stessi di definire i principali aspetti della vita dei propri figli. Anche gli psicologi, confortati dai dati degli studi effettuati nei paesi più avanti dell’Italia, ritengono che il collocamento alternato permetta una crescita più completa e armonica dei figli.

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