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Il Comune deve risarcire i danni se ritarda o nega illegittimamente il rilascio del permesso di costruire

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permesso-costruireIl Comune deve risarcire i danni se ritarda o nega illegittimamente il rilascio del permesso di costruire

La più recente giurisprudenza in materia afferma che quando l’Amministrazione Pubblica ritarda od omette di pronunciarsi su di un’istanza di rilascio del permesso di costruire, il privato può proporre domanda giudiziale di risarcimento dei danni.

Tuttavia, il risarcimento del danno da ritardo risulta ammissibile qualora il privato sia in grado di dimostrare:

1) la violazione dei termini procedimentali;

2) il dolo o la colpa dell’Amministrazione;

3) il nesso di causalità tra l’omissione dell’Amministrazione ed il danno patito;

4) il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.

Sul punto, si osservi che secondo consolidata giurisprudenza la perdita della potenzialità edificatoria dell’area ad opera di un illegittimo provvedimento di diniego del titolo abilitativo configura, al pari della ritardata pronuncia dell’Amministrazione, un danno ingiusto, ammesso alla tutela risarcitoria per equivalente, in quanto il solo annullamento del provvedimento comunale non risulta sufficiente ad assicurare il ripristino della situazione giuridica soggettiva del privato, laddove la nuova normativa urbanistica renda impossibile il rilascio di un provvedimento adeguato all’originaria istanza.

Sul privato, dunque, non grava alcun particolare onere per dimostrare la responsabilità del Comune, potendo limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto amministrativo e ad invocare, ai fini probatori, le regole di comune esperienza di cui al sistema delle presunzioni semplici previsto dall’art. 2727 del Codice Civile (Sent. n. 1061/18 Cons. Stato).

In conclusione, si può affermare che qualora la Pubblica Amministrazione, mediante l’adozione colposa di un provvedimento illegittimo, dovesse cagionare al privato un danno non più riparabile mediante l’attuazione del potere amministrativo, il cittadino potrà azionare domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario.

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