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Circonvenzione d’incapace: la minorazione delle capacità critiche come elemento sufficiente per l’integrazione del reato

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Old-man-and-young-womanCon sentenza n. 480/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata a seguito di un ricorso inerente l’apparente contraddittorietà della sentenza pubblicata dalla Corte di Appello di Torino il 23/02/2023 che confermava la condanna dell’imputata per il reato di circonvenzione di incapace, poiché i giudici territoriali avevano ritenuto la persona offesa, da un lato capace di prestare un valido consenso al matrimonio e, dall’altro lato in stato di deficienza psichica.

La Corte ha posto attenzione sulla circostanza che per incorrere nel reato di circonvenzione di incapace non è necessario che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere ma è sufficiente che lo stato psichico della stessa sia tale da porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva, che ne attenui le capacità critiche.

Il medesimo filone di pensiero, peraltro, era stato seguito dalla medesima Corte in pronunce passate (Sez. II, n. 23283/2023, Sez. II, n. 3209/2013) in cui aveva affermato che ai fini dell’integrazione del reato in parola è sufficiente una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione, non ravvedendosi come requisito necessario l’incapacità di intendere e di volere.

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