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Assegno postdatato: è truffa se dici che è coperto

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assegno_bancario Assegno postdatato: è truffa se dici che  è coperto

Con la sentenza n° 33441 del 29/07/2015, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla configurabilità del delitto di truffa di cui all’art. 640  c.p. nell’ipotesi di emissione di assegni postdatati.

 Nella vicenda giudiziaria in commento, un imprenditore veniva condannato per il delitto di truffa aggravata poiché, non rivelando le reali condizioni  finanziarie in cui versava la propria azienda, si faceva consegnare materiale da un fornitore offrendo a garanzia del pagamento assegni bancari  postdatati facendo leva sulla propria notorietà e referenzialità a livello economico.

 Come noto, la sola emissione di assegni bancari postdatati per il pagamento di merci non integra, di per sé, alcun tipo di illecito penale, con la conseguenza che l’eventuale mancato pagamento possa comportare un mero inadempimento contrattuale tale da legittimare un’azione civile per il recupero del prezzo e per il risarcimento del danno.

Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, porre in essere una siffatta condotta con la ragionevole consapevolezza della mancanza di un’adeguata copertura di fondi, può assumere rilevanza penale laddove le rassicurazioni rivolte alla vittima sulla propria apparente onestà siano in grado di generare nella stessa l’affidamento sul regolare pagamento dei titoli, rappresentando così dei veri e propri artifici e raggiri tali da integrare il reato di truffa descritto dall’art. 640 c.p.

Per concludere, questo il principio di diritto espresso nella sentenza in esame:

“integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, inducendo in errore l’altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte”.

 

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