2017

Successioni: rapporti tra donazione ed eredità
Studio Legale Iacangelo adm /Successioni: rapporti tra donazione ed eredità
Il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio?
Con la sentenza numero 4445/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che per calcolare la quota di legittima che spetta ai parenti più stretti del defunto occorre prendere innanzitutto in considerazione il valore che il patrimonio del de cuius aveva al momento della sua morte al netto dei debiti e aggiungervi poi il valore dei beni che egli aveva donato quando ancora era in vita.
A tal fine non è possibile distinguere tra donazioni posteriori o anteriori rispetto al momento in cui è sorto il rapporto che ha reso l’erede legittimario.
Ciò in ragione del fatto che la riunione fittizia risponde all’obiettivo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, di conseguenza, la quota di riserva spettante al legittimario.
Da tale argomentazione, che costituisce ormai un orientamento costante in giurisprudenza, ai fini della determinazione della quota di riserva deriva che, come il figlio può chiedere la riduzione di tutte le donazioni che il genitore abbia compiuto in vita in favore dell’altro genitore o dell’ex coniuge, anche prima della sua nascita, così il coniuge sopravvenuto alla nascita dei figli fatti dal defunto con l’ex compagno può chiedere la riduzione di tutte le donazioni eseguite nei confronti di questi, anche precedenti il nuovo matrimonio.
