2016
Separazione: niente addebito se il tradimento è avvenuto sui social network
Studio Legale Iacangelo adm /
Separazione: niente addebito se il tradimento è avvenuto sui social network
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14414/16, ha affermato che la pronuncia di addebito non può essere fondata esclusivamente sulla violazione dei doveri, tra i quali quello di fedeltà, che l’articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi.
È necessario accertare, infatti, se il tradimento abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure se la convivenza era già da tempo diventata insostenibile.
Nel caso di specie, ove il marito chiedeva di addebitare la separazione alla moglie che aveva avviato una relazione clandestina su Facebook con un altro uomo, è stato accertato che il fallimento del matrimonio tra i coniugi non era riconducibile al tradimento posto in essere dal coniuge, ma piuttosto a gravi problematiche presenti nel rapporto di convivenza che già da tempo avevano addirittura portato i coniugi a lasciarsi andare ad episodi di violenza reciproca.
Si può affermare, dunque, che se la crisi coniugale è già in corso, il tradimento virtuale commesso dal coniuge sui social network non può essere posto alla base del fallimento del matrimonio.
