28lug
2021
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Rinuncia all’eredità e oneri tributari
Studio Legale Iacangelo adm /Rinuncia all’eredità e oneri tributari
La Cassazione con la sentenza n. 21006 del 22.07.21 ha stabilito che, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 521 c.c., la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo e, pertanto, il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione.
Da tale principio consegue che il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione.
