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Rifiuto ricovero e omissioni di atti d’ufficio

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RIFIUTO RICOVERO E OMISSIONI DI ATTI D’UFFICIO

La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con Sentenza n. 45844 del 5.11.2014 ha esaminato un caso relativo all’omissione di un ricovero per un caso d’urgenza.

Con Sentenza del 28.10.2013 n. 183/2012, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la Sentenza emessa dal Tribunale di 1° grado di Reggio Calabria, con la quale veniva dichiarato colpevole per il reato di cui all’art. 328 c.p. comma 1, e quindi condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, il medico di turno presso il reparto di pronto soccorso di un ospedale, il quale aveva indebitamente rifiutato di visitare il paziente ivi giunto in gravi condizioni in seguito ad un sinistro stradale, e di redigere conseguentemente il verbale di consulenza chirurgica prodromico al suo ricovero presso il reparto di chirurgia d’urgenza.

In tale sede, si è avuto modo di rilevare, il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi e, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto Soccorso; ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo.

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