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Il coniuge ha diritto ad una quota del TFR maturato dall’altro coniuge?

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Immagine1La Cassazione civile il 09.06.25 ha confermato il principio secondo cui il coniuge titolare di un assegno divorzile, o che abbia presentato domanda di divorzio, ha diritto alla corresponsione di una quota del Trattamento di Fine Rapporto (c.d. TFR) maturato dall’ex coniuge a partire dal momento in cui quest’ultimo può goderne, e dunque dall’effettiva percezione dello stesso.

Condizione imprescindibile per l’ottenimento di tale compartecipazione è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile o abbia fatto domanda di divorzio. La ratio della norma è quella di mettere sul medesimo piano il trattamento di fine rapporto e l’assegno di divorzio e porre in partecipazione agli accantonamenti economici costruiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio, seppur differita nel tempo.

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