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No allo stalking se ci sono contatti con l’ex

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1327413_0151030_c9_ss-1No allo stalking se ci sono contatti con l’ex

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9221/2016, ha stabilito che il reato di stalking non è configurabile quando fra due ex fidanzati si mantiene una sorta di complicità implicita.

La Corte ha, infatti, ribadito che tra i presupposti oggettivi del reato ex art. 612 bis c.p. vi è la reiterazione della condotta e l’assiduità della molestia tale da produrre un mutamento delle abitudini di vita della parte offesa. Pertanto, qualora il comportamento del soggetto passivo è tale da assecondare le condotte del soggetto agente viene meno il requisito indispensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la vita della vittima.

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