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Estorsione a carico del datore di lavoro se prospetta ai dipendenti il licenziamento

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Estorsione a carico del datore di lavoro se prospetta ai dipendenti il licenziamento

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La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18727/16 afferma che si configura il reato di estorsione a carico del datore di lavoro che prospetti ai propri dipendenti il licenziamento in caso di mancata accettazione delle condizioni dettate per l’assunzione.

Nel caso di specie, infatti, l’assunzione avveniva solo a condizione di firmare una lettera in bianco di dimissioni percependo meno di quanto realmente indicato dalla busta paga.

I dipendenti, inoltre, a seguito dell’assunzione venivano costantemente minacciati a più riprese di licenziamento qualora non avessero prolungato il proprio orario di lavoro, essendo dunque obbligati a sopportare situazioni che andavano sicuramente a intaccare la dignità e il rispetto dei diritti più elementari di un lavoratore.

Nel giudizio di merito il datore di lavoro aveva eccepito, a propria difesa, che con i dipendenti era intercorso un accordo in base al quale gli stessi avevano deciso di accettare queste condizioni, ma appare evidente come un accordo sia valido quando lo stesso rappresenti un incontro lecito tra più soggetti.

Infatti, secondo il palazzaccio è possibile affermare che “integra il reato di estorsione anche la condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore ovvero induce il lavoratore ad accettare condizioni contrarie a legge ponendolo nell’alternativa di accettare quanto richiesto ovvero di subire il male minacciato”.

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