Monza – Milano – Bergamo

divider

Pubblicazioni e News

separator

LEVERAGE BUY OUT (FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO)

/

ImmagineE’ possibile acquisire una società senza averne i capitali necessari? La risposta è si!

Tra le operazioni societarie di fusione, ex Dlgs n.6 del 2003, vi rientra l’operazione di fusione a seguito di indebitamento, definito Leverage Buy Out (LBO).

L’art. 2501 bis c.c. indica gli elementi qualificanti il LBO, disponendo che “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il LBO è dunque, quell’operazione di fusione societaria con la quale una società c.d. veicolo (incorporante), mediante il finanziamento di un terzo soggetto e pertanto, a seguito di un indebitamento, acquista il controllo di un’altra società c.d. target (incorporata), il cui patrimonio costituirà “[…] garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, […].

L’utilità dell’operazione è di permettere alla società veicolo-incorporante di ottenere risorse finanziarie da terzi tali da consentire, l’acquisizione di un’attività economica strategica e la possibilità di far affidamento sul patrimonio della società target-incorporata per garantire la restituzione del prestito.

L’operazione di LBO è quindi caratterizzata: 1. dall’assunzione di un debito da parte della società veicolo-incorporante. L’ente finanziatore è normalmente una banca ma vi sono altre modalità comunque attuabili per ottenere le risorse finanziarie necessarie. 2. dall’acquisizione del controllo della società Target; la società veicolo dovrà detenere il controllo della società target incorporata ai sensi dell’art. 2359 c.c., il che significa che per la società veicolo non sarà necessaria l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società target ma sarà sufficiente l’acquisto di una partecipazione che garantisca il controllo decisorio della società. 3. dalla garanzia di rimborso del debito per il tramite del patrimonio della società target; con la fusione, la società veicolo e la società target unificano il loro patrimonio divenendo un unico soggetto di diritto ma il solo patrimonio acquisito dalla società target (incorporata) costituirà il mezzo economico per rimborsare il finanziamento ottenuto dalla società veicolo (incorporante).

Poiché l’acquisizione del controllo di società mediante un indebitamento potrebbe costituire una distorsione del mercato, il legislatore ha disciplinato la materia con un particolare rigore rispetto all’ordinaria procedura (art. 2501 bis c.c.). La Corte di Cassazione infatti ha ritenuto illecite le operazioni di LBO che hanno il solo fine di ottenere vantaggi e sgravi fiscali, restando l’operazione nel suo complesso priva di un vero fondamento economico; l’assenza di rilievo economico (secondo le normali logiche di mercato), renderebbe pertanto illecita l’operazione  (Corte di Cassazione 19.05.23 n.13914).

E’ pertanto necessario, affrontare l’operazione di LBO con l’assistenza di professionisti avvocati e commercialisti che garantiscano competenza nel compimento dell’operazione.

separator
English