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Superbonus 110% non è tutto oro quello che luccica

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Pronuncia della Corte di Cassazione in merito alla mala prassi di emettere fatture per opere non ancora effettuate.

Con Sentenza n. 42012 del 13.10.22 la Corte di Cassazione si è espressa sulla mala prassi di emettere fatture relative ad opere non eseguite e se tale attività integri una fattispecie delittuosa.

Il superbonus 110% è stato introdotto il 19.05.20 allo scopo di rilanciare l’attività edilizia e migliorare le condizioni energetiche degli immobili italiani. Le numerose critiche sollevate da più parti si sono concretizzate nella sentenza della Corte dei Conti del giugno 2022 che ha bocciato la misura a cause degli effetti distorsivi che questa ha sul libero mercato.

Con l’inizio del 2024 e dei provvedimenti del nuovo governo, committenti e appaltatori hanno dovuto affrontare il ridimensionamento del bonus e in molti, per evitare di perderlo, hanno emesso fatture con data precedente al 31.12.23 (termine dopo il quale non è più disponibile) anche per opere non ancora eseguite o completate.

Proprio detta mala prassi è stata oggetto di decisione della Corte di Cassazione che ha ravvisato la violazione dell’art. 8 d.lgs 74/2000 che punisce chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La vicenda è nata a seguito dell’individuazione di anomale operazioni effettuate sulla piattaforma di cessione dei crediti dell’Agenzia delle Entrate, da cui è emerso un sistema fraudolento finalizzato alla creazione e monetizzazione di falsi crediti d’imposta. In particolare, è emersa la simulazione di presupposti costitutivi del diritto del contribuente alla detrazione d’imposta con la realizzazione di un duplice illecito, da un lato l’indebito conseguimento di somme di denaro ottenute attraverso la cessione dei crediti ad intermediari finanziari, dall’altro l’elusione fiscale attuata mediante l’indebita compensazione di crediti d’imposta.

Diversa e lecita, invece, è la situazione di coloro che per non dover attendere cinque anni per la complessiva detrazione, scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. In entrambi questi casi, è consentita la monetizzazione immediata del credito sia a fine lavori che a stato avanzamento lavori (il cosiddetto SAL) certificata da tecnico abilitato.

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