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Rifiuti l’alcoltest? Ti aiutano le Sezioni Unite…

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Rifiuti l’alcoltest? Ti aiutano le Sezioni Unite…

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 46624 del 24/11/2015, hanno decretato che laddove un automobilista dovesse rifiutarsi  di effettuare l’alcoltest non potranno essere automaticamente contestate le circostanze aggravanti attualmente disposte dal Codice della Strada (D. Lgs. n.  285/92) per il caso di guida in stato di ebbrezza.

Il Codice della Strada, infatti, prescrive, per chi dovesse rifiutarsi di effettuare l’alcoltest, l’applicazione delle aggravanti normalmente previste per la guida  in stato di ebbrezza di un mezzo di proprietà altrui e per la causazione di un incidente stradale, ovverosia il raddoppiamento del periodo di sospensione della  patente e delle sanzioni previste per il tipo di guida in stato di ebbrezza accertato in concreto.

Gli Ermellini, dunque, affermando che “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza”, hanno definitivamente stabilito che le circostanze aggravanti di cui sopra non potranno applicarsi automaticamente anche all’automobilista che si sia unicamente rifiutato di eseguire l’alcoltest, il quale verrà, pertanto, sanzionato “solamente” con la pena massima prevista per il reato di cui all’art. 186 C.d.S.

 

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