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Rapporti tra separazione con addebito e divorzio con la pensione di reversibilità

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Rapporti tra separazione con addebito e divorzio con la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato con addebito (Cass. sent. n. 2606/18).

Con la separazione, pertanto, si ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, se costui dovesse morire e ciò si può rivendicare anche se il coniuge superstite rinunci all’eredità dell’altro.

Il coniuge divorziato ha il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’altro ex coniuge defunto solo se sono rispettate tre condizioni:

1) il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica;

2) il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sé la perdita del diritto alla reversibilità;

3) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

L’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.
I giudici hanno chiarito definitivamente che l’arco di durata del “matrimonio” comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio.

Se al contrario, dopo il divorzio, il defunto ha contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la  vedovo/a.
Secondo la Legge sul Divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.

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