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PERCHE’ COSTITUIRE UN TRUST ?

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ImmagineIl trust è uno strumento di tutela e di protezione del patrimonio, con il quale un soggetto (c.d. disponente o settlor) può destinare beni al perseguimento di interessi a favore di beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo, così trasferendo la titolarità e la gestione degli stessi ad un altro soggetto (c.d. gestore o trustee).

Le figure di settlor e trustee possono confluire in capo allo stesso soggetto, così costituendo il c.d. trust autodichiarato, con l’effetto che il disponente mantiene inalterata la titolarità dei beni vincolati in trust ma, nello stesso tempo, tali beni vengono protetti da possibili situazioni di insolvenza del settlor.

L’effetto di maggior favore del trust è la separazione netta tra i beni in trust e quelli personali del settlor con la conseguenza che i primi non potranno essere aggrediti da creditori personali del settlor qualunque ne sia la natura (personale, giudiziale o imprenditoriale). I beni in trust non cadono neppure nello stesso regime patrimoniale, matrimoniale e successorio dei beni del disponente e del gestore, beneficiando così del massimo della tutela.

Il trust è disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 ed è riconosciuto nel nostro ordinamento  giuridico come istituto di diritto privato che gode della possibilità di poter scegliere la legge applicabile ai rapporti inerenti il trust più favorevoli previste in altri paesi stranieri.

Quanto ai fini fiscali, con sentenza del 24 febbraio 2023, n. 5800 la Suprema Corte ha stabilito che “l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario”, la Corte di Cassazione ha così precisato l’esenzione dalle imposte indirette degli atti di dotazione patrimoniale aventi ad oggetti beni in trust, i quali subiranno l’imposizione fiscale solo nel momento del definitivo trasferimento dei beni a soggetti terzi beneficiari.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’imposizione fiscale ha, dunque, ad oggetto esclusivamente le (eventuali e successive) operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust, secondo la natura e gli effetti giuridici dell’operazione stessa (Cfr. circolare AdE n. 34/E).

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