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Nessun assegno di mantenimento alla ex moglie casalinga per scelta

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articolo mantenimento ex moglieNessun assegno di mantenimento alla ex moglie casalinga per scelta

Il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione ribadisce che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è necessario tenere conto sia dell’impossibilità per l’ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, che del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell’atro coniuge, valutando in particolare l’incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alla scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, scelte che abbiano comportato la perdita di opportunità formative e/o il sacrificio di aspirazioni professionali (Cass. Sez. I; Ord. 20456/2022).

La Cassazione, abbandonando il vecchio orientamento, oggi richiede che il Giudice, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, debba compiere un’attenta indagine, da condursi sulla base degli indicatori previsti dall’art. 5 comma 6 L. 898/1970, volta ad accertare se la disparità della situazione economica patrimoniale dei coniugi dipenda da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti o se tale scelta fosse riconducibile alle inclinazioni personali del coniuge già maturate prima dell’instaurazione del vincolo coniugale.

In questa ultima ipotesi alcun assegno perequativo- compensativo sarà riconosciuto all’ex coniuge rimasto inerte nella ricerca di occasioni formative e/o lavorative per propria unilaterale volontà

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