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Maltrattamenti in famiglia, anche se i coniugi sono separati.

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immagine-articolo MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, ANCHE SE I CONIUGI SONO SEPARATI

 La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39331 del 22.09.2016, ha ribadito il  consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla configurabilità del reato di  Maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) in caso di separazione tra coniugi.

Il Collegio  conferma quanto già sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima sono legati da vincoli nascenti dal coniugio o da filiazione. Ritiene, inoltre, che il reato persiste anche in caso di separazione legale dei coniugi in quanto, seppur i coniugi vengano dispensati dagli obblighi di convivenza e fedeltà, restano integri i doveri di reciproco rispetto, assenza morale e materiale nonché di collaborazione.

Pertanto, considerando che il legislatore non individua quale presupposto del reato ex art 572 c.p. la convivenza, la separazione non esclude la fattispecie di reato quando l’attività persecutoria incide sui vincoli rimasti intatti anche a seguito del provvedimento giudiziario, ponendo la parte offesa in una situazione psicologica subordinata o comunque dipendente.

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