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Infortunio in itinere – Bicicletta –

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images 27.01.17Infortunio in itinere – Bicicletta –

Con una recentissima riforma introdotta dalla legga n. 221 del 2015 (art. 5), si è stabilito che tutti gli infortuni avvenuti alla guida dei mezzi a pedali vengono risarciti in automatico, a prescindere dalla necessità o meno del loro uso e dalla possibilità, invece, di recarsi al lavoro con il mezzo pubblico o a piedi.

Per il legislatore divenuta sempre più pressante favorire l’utilizzo della bicicletta in quanto mezzo che riduce costi economici, sociali ed ambientali e ciò al fine di ottenere benefici non solo di carattere ambientale, ma anche per la salute dei cittadini, ed in prospettiva un calo delle spese sanitarie a carico del sistema nazionale

Pertanto da oggi chi usa la bici per recarsi al lavoro è equiparato – ai fini dei risarcimenti degli eventuali infortuni in itinere – a chi ci va a piedi o coi mezzi pubblici.

Ma l’ulteriore novità è che, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016 la Corte di Cassazione, sezione lavoro), le nuove regole sono retroattive e, quindi, possono essere applicate anche agli incidenti accaduti prima dell’entrata in vigore della legge 221/2015 in quanto espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità.

Ai fini dell’indennizzo, tuttavia, pesano il tipo di percorso, urbano o no, le condizioni climatiche e la conformazione dei luoghi teatro del sinistro.

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