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Il collocamento paritetico e l’assegnazione della casa familiare

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98862La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n 5738/2023 ha chiarito che: “ il provvedimento di assegnazione della casa familiare così come le altre statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non può fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamente discendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendo una specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo”.

In altre parole il provvedimento di revoca di assegnazione della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita dei genitori o del c.d. collocamento paritetico

Il giudice di merito sarà quindi tenuto ad effettuare una valutazione non limitata alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma estesa a fornire una giustificazione riconducibile alla realizzazione del maggiore benessere del minore da collegarsi al mutamento dell’assegnazione della casa familiare.

In tale quadro l’assegnazione della casa familiare ha pertanto l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare.

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