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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOSTITUZIONE DELLA PENA CON IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ: IL GIUDICE NON PUÒ SOSPENDERE CONTESTUALMENTE ANCHE LA PATENTE

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guida_ebbrezza-675x350GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOSTITUZIONE DELLA PENA CON IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ: IL GIUDICE NON PUÒ SOSPENDERE CONTESTUALMENTE ANCHE LA PATENTE

Commentiamo in questa sede una recente sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione (n. 48330 del 27.09.2017) che in tema di guida in stato di ebbrezza, ha affermato che il giudice, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità, deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Pare opportuno ricordare che nei procedimenti penali per guida sotto l’effetto dell’alcool, ai sensi dell’art. 186 del C.d.S, sia in caso di condanna sia in caso di patteggiamento, anche con pena sospesa, viene sempre applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che varia a seconda della gravità del reato.

Il citato articolo, al comma 9-bis, prevede la possibilità per il conducente in stato di ebbrezza (tranne nell’ipotesi in cui abbia provocato un incidente stradale) di chiedere che la pena detentiva e pecuniaria prevista venga sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità.

Qualora i lavori di pubblica utilità abbiano esito positivo, il giudice, fissando un’apposita udienza dichiara estinto il reato, disponendo, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché la revoca della confisca del veicolo (se precedentemente inflitta).

Nel caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con il conseguente ripristino di quella sostituita (detentiva e pecuniaria) e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca (ove comminata).

Secondo la Corte di Cassazione, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di merito, qualora il giudice sostituisca al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità non può contestualmente sospendergli la patente.

Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, qualora venga immediatamente sospesa la patente al momento della sostituzione della pena detentiva, nel caso in cui i lavori di pubblica utilità abbiano dato esito positivo, si incorrerebbe nel rischio di vanificare gli effetti premiali dell’istituto di cui si tratta, tra cui il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.

Accade spesso, infatti, che tra la conclusione dei lavori di pubblica utilità e la fissazione dell’udienza per dichiarare estinto il reato intercorra un significativo lasso di tempo, tale per cui l’imputato potrebbe aver già sopportato l’integrale periodo di sospensione della patente di guida, rendendo del tutto ininfluente la successiva riduzione a metà della sospensione stessa.

L’interpretazione garantista fornita dalla Cassazione della norma di cui all’art. 186 C.d.S. è certamente apprezzabile non solo sotto il profilo letterale ma anche e soprattutto nell’ottica di una maggiore e significativa tutela dell’imputato.

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