2015
Facebook: quando condividere foto altrui è illecito
Studio Legale Iacangelo adm /Facebook: quando condividere foto altrui è illecito.
Secondo la Sentenza n. 12076 pronunciata in data 01/06/2015 dalla IX^ Sezione del Tribunale di Roma, pubblicare sul proprio profilo Facebook le foto di un altro utente, ovvero utilizzarle senza autorizzazione e non riconoscendone la proprietà intellettuale, costituirebbe un illecito, in quanto le immagini, benché condivise sul social network, rimangono di piena proprietà dell’utente che le ha prodotte. Secondo il Tribunale di Roma, infatti, non sarebbe possibile pubblicare su Facebook foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza indicarne il nome, in quanto “la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘pubblica’ non riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”. La condivisione di foto su Facebook, quindi, non comporterebbe l’automatica ed integrale cessione dei diritti fotografici da parte dell’autore delle stesse, in quanto “la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione ‘pubblica’ sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook”, ed il loro utilizzo non autorizzato, anche da parte dei mass media, comporterebbe il risarcimento del danno morale e patrimoniale così cagionato.