2022

“Ergastolo ostativo” o “fine pena mai” e decreto legge n. 162/2022 . Divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Studio Legale Iacangelo adm /L’ergastolo ostativo è un ergastolo senza fine: il condannato non può godere di “sconti di pena” e passerà tutta la vita in carcere. Coloro che sono stati condannati per reati molto gravi (come i reati di mafia e terrorismo) e non collaborano con la giustizia (ad esempio si rifiutano di rivelare i nomi degli altri correi), non potranno godere di nessun beneficio penitenziario (esclusa la liberazione anticipata).
Il c.d. “fine pena mai” costituisce un trattamento inumano e degradante in contrasto con la finalità rieducativa della pena che ai sensi del comma 3 dell’art. 27 Costituzione “deve tendere alla rieducazione del condannato”.
Infatti, la Corte costituzionale (ordinanza n. 97/2021), e ancora prima la CEDU (13.6.2019 Viola c. Italia n. 2 confermata dalla Grande Camera, 8.10.2019), avevano giudicato illegittimo il divieto per i condannati all’ergastolo ostativo di accedere dopo 26 anni di pena, alla libertà condizionale, al pari degli altri condannati.
La scelta di non collaborare non equivale ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale, per assenza di ravvedimento o persistenza di contatti con le organizzazioni criminali, ma può essere dettata da ragioni diverse che rendono tale rifiuto non libero (ad es. la limitata partecipazione al reato o il timore di ritorsioni contro i propri cari).
Gli Ermellini hanno dunque chiarito che, occorre distinguere tra chi oggettivamente può, ma per scelta soggettiva non vuole collaborare (Cass., I pen. 41329/2022) e chi soggettivamente vuole ma oggettivamente suo malgrado non può collaborare (Cass., V pen. 36887/2020) perché come ci si può ravvedere anche senza collaborare, così si può tacere senza per questo essere omertosi.
