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	<title>Studio legale Iacangelo</title>
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		<title>Solo sei mesi per dirsi addio</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Solo sei mesi per dirsi addio Dopo oltre 40 anni la Camera ha modificato la norma che regola il divorzio approvando definitivamente il Ddl S.1504 e ponendo fine all&#8217;attesa dei tre anni prima di dar seguito alla procedura di divorzio. Bisognerà attendere dunque solo 6 mesi per dire addio al coniuge in caso di separazione...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/04/download.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6083" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/04/download.jpg" alt="download" /></a>Solo sei mesi per dirsi addio</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dopo oltre 40 anni la Camera ha modificato la norma che regola il divorzio approvando definitivamente il Ddl S.1504 e ponendo fine all&#8217;attesa dei tre anni prima di dar seguito alla procedura di divorzio. Bisognerà attendere dunque solo 6 mesi per dire addio al coniuge in caso di separazione consensuale ovvero un anno se si decide di ricorrere al Giudice e ciò indipendentemente dalla presenza o meno dei figli. Il termine decorrerà dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale. Importanti novità sono state introdotte anche in tema di separazione dei beni. Infatti la comunione dei beni verrà sciolta dalla pronuncia dell’ordinanza con la quale il Giudice autorizza i coniugi  a vivere separati e non più dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Ordinanza che dovrà essere comunicata all&#8217;ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento del comunione. La nuova procedura di divorzio breve sarà operativa anche per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Questo quando è pendente la separazione.</span></p>
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		<title>LAVORATORI SPIATI SUL POSTO DI LAVORO? È LEGITTIMO SE VA TUTELATO IL PATRIMONIO AZIENDALE</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>LAVORATORI SPIATI SUL POSTO DI  LAVORO? È LEGITTIMO SE VA TUTELATO IL PATRIMONIO AZIENDALE La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2890 del 22/01/2015, ha stabilito che “sono utilizzabili nel processo penale […] i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/03/download.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4143" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/03/download.jpg" alt="download" /></a></p>
<p><span style="color: #800000; text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>LAVORATORI SPIATI SUL POSTO DI  LAVORO? </strong><strong>È LEGITTIMO SE VA TUTELATO IL PATRIMONIO AZIENDALE</strong></span></span></p>
<p>La Seconda Sezione Penale della <strong>Corte di Cassazione</strong>, con la <strong>Sentenza n. 2890</strong> <strong>del</strong> <strong>22/01/2015, </strong>ha stabilito che “<em>sono utilizzabili nel processo penale […] </em><em>i</em><em> risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio”.</em></p>
<p>Il datore di lavoro, dunque, può legittimamente installare nei locali della propria azienda sistemi di videosorveglianza unicamente volti ad esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale verosimilmente messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori.</p>
<p>Ciò è possibile in quanto <span style="text-decoration: underline;">gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, tutelando la riservatezza dei lavoratori, non fanno alcun divieto di utilizzo dei cosiddetti “controlli difensivi” del patrimonio aziendale, non precludendone, dunque, l’utilizzo in sede processuale</span>.</p>
<p>Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro installò il sistema di videosorveglianza solamente a seguito di un controllo operato a fronte di mancati profitti, realizzando così uno strumento volto esclusivamente ad ottenere, sul piano probatorio, la conferma di quanto illecitamente si verificava nella propria azienda.</p>
<p>Le videoriprese, pertanto, venivano utilizzate non tanto per il controllo a distanza dei lavoratori, vietato dalla Statuto dei lavoratori, ma unicamente per la tutela dei patrimonio aziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose.</p>
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		<title>Rifiuto ricovero e omissioni di atti d&#8217;ufficio</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>RIFIUTO RICOVERO E OMISSIONI DI ATTI D&#8217;UFFICIO La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con Sentenza n. 45844 del 5.11.2014 ha esaminato un caso relativo all&#8217;omissione di un ricovero per un caso d&#8217;urgenza. Con Sentenza del 28.10.2013 n. 183/2012, la Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria ha confermato la Sentenza emessa dal Tribunale di 1° grado...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/03/sanit_saladattesa.jpeg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3553" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/03/sanit_saladattesa.jpeg.jpg" alt="sanit_saladattesa.jpeg" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000; text-decoration: underline;"><strong>RIFIUTO RICOVERO E OMISSIONI DI ATTI D&#8217;UFFICIO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con Sentenza n. 45844 del 5.11.2014 ha esaminato un caso relativo all&#8217;omissione di un ricovero per un caso d&#8217;urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Sentenza del 28.10.2013 n. 183/2012, la Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria ha confermato la Sentenza emessa dal Tribunale di 1° grado di Reggio Calabria, con la quale veniva dichiarato colpevole per il reato di cui all&#8217;art. 328 c.p. comma 1, e quindi condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, il medico di turno presso il reparto di pronto soccorso di un ospedale, il quale aveva indebitamente rifiutato di visitare il paziente ivi giunto in gravi condizioni in seguito ad un sinistro stradale, e di redigere conseguentemente il verbale di consulenza chirurgica prodromico al suo ricovero presso il reparto di chirurgia d&#8217;urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale sede, si è avuto modo di rilevare, il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi e, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l&#8217;intervento del servizio di pronto Soccorso; ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo.</p>
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		<title>Divorzio: la coabitazione temporanea non interrompe la separazione</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Corte di Cassazione- Sezione VI civile &#8211; sentenza 24 dicembre 2014 n. 27386 Non basta una temporanea ripresa della convivenza per sostenere l&#8217;interruzione del periodo di separazione coniugale obbligatoria ai fini della dichiarazione di divorzio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione,  con sentenza n. 27386/2014, respingendo il ricorso della ex moglie contro la sentenza...</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/01/image.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2593" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2015/01/image-300x225.jpg" alt="image" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">C<strong>orte di Cassazione- Sezione VI civile &#8211; sentenza 24 dicembre 2014 n. 27386</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non basta una temporanea ripresa della convivenza per sostenere l&#8217;interruzione del periodo di separazione coniugale obbligatoria ai fini della dichiarazione di divorzio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione,  con sentenza n. 27386/2014, respingendo il ricorso della ex moglie contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato lo scioglimento del matrimonio.</p>
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		<title>Il ritardo nel pagamento del canone autorizza lo sfratto</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> Il mancato pagamento di una sola rata, o anche il semplice ritardo nel versamento, può giustificare la risoluzione del contratto di locazione se previsto da una clausola risolutiva espressa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19865/2014, accogliendo il ricorso della società locatrice contro il conduttore di un immobile adibito ad...</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1687" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2014/10/download-2.jpg" alt="Chiavi" /> Il mancato pagamento di una sola rata, o anche il semplice ritardo nel versamento, può giustificare la risoluzione del contratto di locazione se previsto da una clausola risolutiva espressa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19865/2014, accogliendo il ricorso della società locatrice contro il conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale che non aveva ottemperato al pagamento del canone trimestrale.</p>
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		<title>L&#8217;opzione per l&#8217;indennità sostitutiva chiude il rapporto</title>
		<link>http://www.studiolegaleiacangelo.com/en/lopzione-per-lindennita-sostitutiva-chiude-rapporto/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8216;opzione per l&#8217;indennità sostitutiva chiude il rapporto Corte di cassazione &#8211; Sezioni unite civili &#8211; Sentenza 18353 del 27 agosto 2014 La rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo) in favore del pagamento dell&#8217;indennità sostitutiva di 15 mensilità determina l&#8217;immediata risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto l&#8217;eventuale ritardo del datore di...</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L<a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2014/09/download.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1409" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2014/09/download.jpg" alt="download" /></a>&#8216;opzione per l&#8217;indennità sostitutiva chiude il rapporto</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di cassazione &#8211; Sezioni unite civili &#8211; Sentenza 18353 del 27 agosto 2014</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo) in favore del pagamento dell&#8217;indennità sostitutiva di 15 mensilità determina l&#8217;immediata risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto l&#8217;eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagamento dell&#8217;indennità non comporta la permanenza in vita del rapporto di lavoro e la decorrenza dell&#8217;obbligazione retributiva. Con questa pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent n. 18353- 2014) mettono la parola fine ad uno dei dibattiti giurisprudenziali più accesi degli ultimi anni, solo in parte sopito dalla riforma Fornero (legge 92/12), la quale ha chiarito che la richiesta di pagamento dell&#8217;indennità sostitutiva della reintegra determina l&#8217;immeditata risoluzione del rapporto di lavoro. L&#8217;affermazione del principio dovrebbe evitare che i licenziamenti intimati dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma (quindi dopo il 18 luglio del 2012) siano investiti dal contrasto interpretativo, ma non ha risolto il problema per tutte quelle cause – molto numerose – regolate dalla vecchia disciplina.<br />
In sostanza «Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale &#8211; quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dall&#8217;art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente le modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 &#8211; opti per l&#8217;indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dal quinto comma dell&#8217;art. 18 cit., il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l&#8217;obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell&#8217;adempimento delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall&#8217;art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore».</p>
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		<title>Risarcimento ai detenuti e modifiche al C.P.P.</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; entra in vigore la legge di conversione del Dl 92/2014 recante: &#8220;disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell&#8217;articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle liberta&#8217; fondamentali, nonche&#8217; di modifiche al codice di procedura...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2014/08/resize.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1326" src="http://www.studiolegaleiacangelo.com/wp-content/uploads/2014/08/resize.jpg" alt="risarcimento detenuti" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; entra in vigore la<strong> legge di conversione del Dl 92/2014 </strong>recante: &#8220;<em>disposizioni urgenti in materia di <strong>rimedi risarcitori in favore dei detenuti </strong>e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell&#8217;articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle liberta&#8217; fondamentali, nonche&#8217; di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all&#8217;ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all&#8217;ordinamento penitenziario, anche minorile&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui un detenuto trascorra un periodo superiore a 15 giorni in condizione di detenzione tali da violare l&#8217;articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (&#8220;Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti&#8221;), il Magistrato di Sorveglianza &#8220;dispone, a titolo di risarcimento, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Stesso trattamento nei casi in cui il periodo trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a 15 giorni, in caso di custodia cautelare o di pena espiata.</p>
<p style="text-align: justify;">Confermata l&#8217;estensione ai minori di 25 anni delle misure cautelari, quelle alternative al carcere, previste per i minorenni. Eliminata solo la parte che specificava che le misure cautelari per gli under 25 venivano estese solo per motivi di studio, lavoro o famiglia. Attualmente l&#8217;estensione è prevista solo fino a 21 anni di età.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Professione Avvocato: prospettive per il futuro</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 09:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Iacangelo adm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su Prima Pagina, edizioni Mediacom. Viene  trattato l&#8217;argomento dell&#8217;approccio alla professione d&#8217;avvocato, in relazione alle prospettive future. Link alla versione web dell&#8217;articolo</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su Prima Pagina, edizioni Mediacom. Viene  trattato l&#8217;argomento dell&#8217;approccio alla professione d&#8217;avvocato, in relazione alle prospettive future.</p>
<p><a title="Professione Avvocato: prospettive per il futuro" href="http://www.primapaginaweb.eu/170_Professione-avvocato-prospettive-per-il-futuro.ahtml" target="_blank">Link alla versione web dell&#8217;articolo</a></p>
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