Monza – Milano – Bergamo

divider

Pubblicazioni e News

separator

Domanda di separazione e divorzio congiunta … adesso si può!

/

Immagine1Con sentenza n°  28727 del 16.10.23 la Corte di Cassazione, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale formatosi, ha chiarito che : “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Tale pronuncia si conforma alle intenzioni del legislatore, che ha previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473 -bis. 49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, I. div.),

E’ pertanto ammissibile la domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il termine (sei mesi) previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quanto sopra permetterà un risparmio di tempo e di risorse per i coniugi e per gli addetti ai lavori (Tribunale e avvocati).

Contattaci per maggiori informazioni.

separator
English