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Diffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi:

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immagine social mediajpgDiffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi:

Il reato di diffamazione aggravata a mezzo Social è integrato anche se non si indica nome e cognome del destinatario delle offese.

Come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 10762/2022, non occorre fare nome e cognome della persona a cui sono rivolte le offese perché si configuri la diffamazione aggravata.

Nel caso di specie, è stato sufficiente fare riferimento alla professione della persona offesa e al suo “nanismo” per consentire ad amici e collaboratori, a conoscenza o meno della controversia in corso con le imputate, di capire a chi erano rivolti i post offensivi.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la comunicazione di contenuti diffamatori attraverso la bacheca di un utente, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dal supremo collegio occorrerà prestare particolare a ciò che si pubblica suoi social network anche laddove non vi è indicazione del nome e del cognome del soggetto offeso!

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