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COLLOCAZIONE PREVALENTE DEL MINORE PRESSO IL PADRE – ORA I TRIBUNALI NE VAGLIANO L’OPPORTUNITA’ IN CONCRETO

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bigenitorialitàCOLLOCAZIONE PREVALENTE DEL MINORE PRESSO IL PADRE – ORA I TRIBUNALI NE VAGLIANO L’OPPORTUNITA’ IN CONCRETO

La Cassazione con ordinanza n. 30191/2019 ha ribadito il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l’affidamento di ciascun figlio deve essere disposto garantendo al minore sia la stabilità morale e materiale ché il senso di sicurezza e continuità minato dalla conflittualità genitoriale.

L’esercizio del diritto alla bigenitorialità deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e le capacità di ciascun genitore di crescere ed educare la prole.

La collocazione del minore non può prescindere da un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione.

Elementi che depongono a favore della collocazione prevalente del minore presso un genitore sono lo stile educativo più regolativo di una parte (mentre nella figura del genitore non collocatario viene individuata, in base ad elementi concreti, una condotta maggiormente permissiva e distante emotivamente dal minore) nonché la presenza costante di nonni e parenti con cui la minore ha instaurato un buon rapporto. (vedi anche. Cass. n. 18817 del 23/09/2015 e Cass. civ. Sez. I, 10-12-2018, n. 31902)

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